PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2534 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare la materia della spesa sanitaria, con riguardo al ripiano dei disavanzi pregressi (articolo 1) ed alla copertura della spesa derivante dalla riduzione del ticket sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (articolo 1-bis);

                incide su un ambito che, in tempi recenti, è gia stata oggetto di normazione da parte del legislatore, con la legge finanziaria per il 2007 (comma 796 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006) e con l'articolo 6-quater del decreto-legge n. 300 del 2006, introdotto dalla relativa legge di conversione n. 17 del 26 febbraio 2007;

                reca, al comma 2 dell'articolo 1, una disposizione in materia tributaria destinata a produrre effetti dal periodo d'imposta in corso e che, pertanto, è formulata conformemente al principio secondo cui le norme contenute nello Statuto del contribuente possono essere derogate solo espressamente (articolo 1 della legge n. 212 del 2000);

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1-bis, comma 1 - ove si ridetermina «la quota fissa sulla ricetta (...) fino al 31 dicembre 2007» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento con quanto disposto dal citato articolo 6-quater del decreto-legge n. 300, al fine di chiarire, in particolare, se possa considerarsi superata la disposizione di cui comma 1 dell'articolo 6-quater, che stabiliva un termine finale di applicazione della lettera p) del comma 796 della legge finanziaria per il 2007, in materia di ticket sanitario.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

                Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge del Governo n. 2534, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario;

            considerato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile in primo luogo all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie concernenti il «sistema tributario e contabile dello Stato» e la «perequazione delle risorse finanziarie»; in secondo luogo all'ambito di cui alla lettera m) del comma citato, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; ed in terzo luogo all'ambito della «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione elenca tra le materie di legislazione concorrente di Stato e regioni;

            ricordato inoltre che la Corte costituzionale ha in più occasioni affrontato il tema del concorso statale alla riduzione del deficit dei servizi sanitari regionali ed in particolare, con la sentenza 7-21 marzo 2007, n. 98, ha sottolineato che «lo speciale contributo finanziario dello Stato (in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale) ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario, tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute»;

            ricordato inoltre che il suddetto principio era stato affermato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 36 del 2005, che ha ritenuto costituzionalmente ammissibile che il legislatore statale subordini l'accesso delle regioni al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale all'osservanza di determinate condizioni;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2534, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2007, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario;

            sottolineata l'esigenza di dare soluzioni definitive all'annosa, ricorrente problematica dello sforamento, da parte di alcune regioni, dei limiti di spesa per il finanziamento dei Servizi sanitari nazionali, che è stata oggetto, nel recente passato, di una lunga serie di interventi legislativi;

            rilevato positivamente come il provvedimento intenda assicurare gli effetti delle disposizioni in materia di disavanzi dei servizi sanitari regionali, contenute nella legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007;

            evidenziato come il provvedimento incrementi, tra l'altro, il concorso statale al ripiano dei disavanzi sanitari, per quelle regioni che abbiano sottoscritto accordi con lo Stato per la riduzione strutturale del disavanzo, consentendo in tal modo la riduzione della quota di partecipazione sulle ricette a carico dei cittadini;

            rilevato come, nel corso dell'esame al Senato, siano state introdotte nel corpo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, disposizioni volte ad inibire, per un periodo di dodici mesi, le azioni esecutive relative ai debiti sanitari nei confronti dei soggetti debitori, nonché ad impedire l'efficacia degli atti di pignoramento già eseguiti, le quali suscitano notevoli perplessità, ponendosi in contraddizione sia con il principio di tutela dell'affidamento dei soggetti contraenti nell'ambito dei rapporti contrattuali, sia con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela dei diritti;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, laddove essi prevedono che, per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive relative a debiti sanitari nei confronti degli enti debitori, che gli atti di pignoramento già eseguiti non vincolano i predetti enti ed i loro tesorieri, e che i debiti insoluti producono, in tale periodo, esclusivamente

 

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gli interessi legali previsti dall'articolo 1284 del codice civile, salvi gli accordi più favorevoli per il debitore intercorsi tra le parti, in quanto tali previsioni appaiono in contrasto sia con il principio di tutela dell'affidamento dei soggetti contraenti nell'ambito dei rapporti contrattuali, sia con i principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di tutela dei propri diritti, nonché con la normativa e la giurisprudenza comunitarie in materia;

            2) provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione del comma 2 dell'articolo 1-bis, che dispone la copertura degli oneri recati dal medesimo articolo mediante riduzione di talune autorizzazioni di spesa afferenti ad interventi di particolare rilievo sociale e politico, tra i quali, ad esempio, la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987, relative agli interventi in favore dei Paesi in via di sviluppo.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2007, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario;

            considerato che il provvedimento contempla disposizioni volte al ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, assicurando alle regioni interessate un concorso statale al risanamento delle suddette perdite, nonché alla riduzione della quota fissa concernente le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

            rilevato che il testo in esame appare riconducibile ai profili di competenza delineati dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie concernenti il «sistema tributario e contabile dello Stato» e la «perequazione delle risorse finanziarie»;

            considerato che il provvedimento, intervenendo sul livello di finanziamento del servizio sanitario regionale utile per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, reca norme destinate ad investire altresì l'ambito di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che riconosce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;

            rilevato che il provvedimento, dettando disposizioni tese a perseguire il più efficiente funzionamento del Servizio sanitario

 

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nazionale e, in esito alle modifiche apportate dal Senato, la riduzione del ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, rientra nell'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni;

            considerato che il concorso statale nel risanamento strutturale dei disavanzi pregressi è subordinato alla sottoscrizione da parte delle Regioni interessate di un apposito accordo con lo Stato per i piani di rientro, nonché all'attivazione di specifiche misure fiscali ovvero all'utilizzo di quote di manovre fiscali già adottate o di tributi erariali;

            preso atto che la Corte costituzionale ha in più occasioni affrontato le problematiche afferenti al concorso statale alla riduzione del deficit dei servizi sanitari regionali, ed in particolare, con la sentenza n. 98 del 2007, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale promosse da alcune regioni in ordine a talune disposizioni della legge finanziaria per il 2006, con specifico riferimento alla violazione dell'autonomia legislativa in materia di tutela della salute e dell'autonomia finanziaria regionale, ha evidenziato che «pur in deroga all'obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale, lo speciale contributo finanziario dello Stato può tuttavia essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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